Gestione immobiliare
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Secondo l'art. 58, par. 1 del Codice delle obbligazioni (CO), il proprietario di un edificio o di qualsiasi altra opera è responsabile dei danni causati da difetti di costruzione o da mancata manutenzione. Si tratta della cosiddetta responsabilità causale, perché il proprietario è responsabile del danno causato dalla sua opera difettosa anche se nessuna colpa gli è imputabile.
Per struttura si intende un oggetto stabile, artificiale (creato dall'uomo) e immobile, direttamente o indirettamente ancorato al terreno (ad esempio, strada, edificio, aree comuni, scale , pista da sci, attrezzature per parchi giochi, piscina , ecc.).

Incidenti dovuti a difetti di costruzione
Una struttura è considerata difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente per l'uso a cui è destinata. Tuttavia, il proprietario della struttura ha il diritto di aspettarsi che gli utenti la utilizzino correttamente e con un livello minimo di prudenza. A seconda delle circostanze specifiche, un accesso ghiacciato a un'abitazione, l'assenza di segnaletica stradale o una segnaletica insufficiente sui gradini delle scale nell'atrio di un bagno d'albergo possono essere considerati difetti strutturali.
Se il difetto è dovuto a un vizio di costruzione, il proprietario è responsabile dei danni conseguenti, indipendentemente dal fatto che ne fosse a conoscenza o meno. Al contrario, se il difetto è dovuto a una mancanza di manutenzione, la responsabilità del proprietario dipende principalmente dalle ispezioni che ci si può ragionevolmente aspettare da lui e dal tempo disponibile per porre rimedio ai difetti della struttura.
*Bfu
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